Il Tribunale di Venezia ha affrontato un caso di particolare delicatezza: un lavoratore, unico referente della madre gravemente disabile, era stato licenziato per presunto abuso dei permessi previsti dall’articolo 33 della Legge 104/1992.
La società datrice di lavoro aveva avviato un controllo tramite agenzia investigativa, arrivando persino ad applicare un dispositivo GPS sull’autovettura del dipendente. Sulla base di tali rilevazioni, lo aveva accusato di avere utilizzato i permessi per fini personali, ritenendo dunque integrata la giusta causa di recesso.
1. I controlli difensivi
Il Giudice del Lavoro ha ribaltato l’impostazione aziendale. Innanzitutto ha chiarito che i cosiddetti controlli difensivi non possono essere utilizzati come strumento di sorveglianza generalizzata. Essi sono legittimi solo se disposti a seguito di un fondato e ragionevole sospetto di illecito, basato su elementi oggettivi e non su mere ipotesi. Nel caso di specie, il controllo era stato avviato a distanza di poco più di un mese dall’inizio della fruizione dei permessi, senza che vi fossero condotte tali da far sorgere un sospetto concreto di abuso.
Per questa ragione le risultanze investigative sono state dichiarate inutilizzabili, poiché prive dei presupposti richiesti dalla giurisprudenza consolidata e in contrasto con i principi di proporzionalità e tutela della riservatezza sanciti anche dall’articolo 8 della CEDU.
2. La condotta contestata
Il Tribunale, inoltre, ha valutato nel merito la condotta contestata. È emerso che il lavoratore aveva utilizzato le ore di permesso per attività che, pur non configurandosi come assistenza diretta alla madre, erano funzionali al suo benessere. Egli aveva infatti realizzato una grata di sicurezza per la finestra della casa materna, al fine di proteggerla da possibili intrusioni, e aveva predisposto una casetta in legno per collocare la sedia a rotelle della sorella, così da evitare ostacoli in casa e da non esporre la madre a una visione dolorosa della malattia della figlia.
3. L’abuso e i suoi limiti
Il Giudice ha sottolineato che non si può parlare di abuso dei permessi 104 quando le attività svolte abbiano un nesso causale con l’assistenza al familiare disabile, anche se non consistono in cure materiali o presenza costante. L’abuso si configura soltanto quando i permessi vengono utilizzati per fini di interesse esclusivamente personale, privi di qualsiasi utilità per il disabile, come attività ricreative o estranee alla funzione di sostegno.
4. La decisione
Da ciò deriva la conclusione che il licenziamento fosse illegittimo, poiché sproporzionato rispetto ai fatti accertati e fondato su un presupposto di abuso che non trovava riscontro. Il Tribunale ha pertanto disposto la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e la corresponsione di un risarcimento commisurato alle retribuzioni perdute fino a un massimo di dodici mensilità.
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