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Giurisprudenza: Tribunale di Bologna, Sez. Lav., 22 settembre 2025

​Tribunale di Bologna, decreto 22/09/2025 (art. 28 St. lav.) – Comunicazioni datoriali ai dipendenti durante la trattativa sindacale

Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso ex art. 28 L. 300/1970 proposto dalle OO.SS. contro un’azienda che, nel corso di una vertenza, aveva inviato più comunicazioni dirette ai lavoratori illustrando la posizione aziendale sui temi oggetto di negoziazione.

Principi affermati:
• La nozione di condotta antisindacale è teleologica: rileva l’idoneità lesiva rispetto ai beni protetti, non la forma del comportamento. «La definizione della condotta antisindacale di cui all’art. 28 dello Statuto dei lavoratori non è analitica ma teleologica…».
• L’intento soggettivo non basta: «l’intento lesivo del datore di lavoro non può di per sé far considerare antisindacale una condotta che non abbia rilievo obiettivamente tale da limitare la libertà sindacale» (richiamo a Cass. civ., sez. lav., 17/06/2014, n. 13726).
• Nel caso concreto, le missive non hanno ostacolato l’attività sindacale né leso l’immagine delle OO.SS.: l’azienda «si è limitata a precisare ai lavoratori quale fosse la propria posizione al tavolo delle trattative, senza frapporsi al regolare svolgimento delle trattative sindacali in corso».
• P.Q.M.: rigetto del ricorso; spese compensate per la complessità della materia.

Impatto operativo (per aziende e OO.SS.):
• È consentito comunicare direttamente ai dipendenti durante la trattativa se il contenuto è informativo-espositivo (chiarimento della posizione, stato del confronto, proposte) e se non si altera il contraddittorio né si “scavalca” il sindacato.
• Contenuti rigorosi e verificabili: evitare affermazioni non veritiere o giudizi denigratori sulle iniziative sindacali; attenersi a fatti, dati e proposte effettivamente presentati al tavolo. (Quadro ricostruttivo degli addebiti e decisione sul punto).
• Proporzione e misura: anche comunicazioni ripetute non integrano automaticamente antisindacalità; rileva l’effetto oggettivo sul libero esercizio dell’attività sindacale e sul diritto di sciopero.
• Tempistica e coordinamento: la comunicazione diretta non deve sostituire il tavolo né preannunciare decisioni unilaterali che svuotino il confronto; utile allineare i messaggi con lo stato reale della negoziazione. (Principio teleologico e verifica degli effetti).
• Spazio al contraddittorio: informare i lavoratori non esonera dall’interlocuzione con le OO.SS.; le comunicazioni dovrebbero favorire la comprensione delle proposte e non comprimere le prerogative sindacali.​

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