MINISTERO DEL LAVORO – CHIARIMENTO SULLA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI DURANTE IL PERIODO DI PROVA
Circolare del 13 ottobre 2025 – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce in modo espresso che:
l’obbligo di convalida delle dimissioni (art. 55, c. 4, D.Lgs. 151/2001) si applica anche se le dimissioni vengono rassegnate durante il periodo di prova.
Una precisazione di rilievo, che rafforza la tutela della genitorialità e conferma l’obiettivo di garantire la piena genuinità della volontà del lavoratore o della lavoratrice, anche nella fase iniziale del rapporto di lavoro.
La convalida, dunque, non è esclusa dal fatto che il rapporto sia in prova, ma resta necessaria ogni volta che la dimissione provenga:
• da una lavoratrice in gravidanza;
• oppure da un genitore nei primi tre anni di vita del bambino.
Ciò significa che anche in periodo di prova l’atto di dimissione non può produrre effetti se non convalidato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro.
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